MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2001
Procedure di controllo dei difetti di
fabbricazione nei prodotti medicinali veterinari.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed
integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e
22;
Tenuto conto delle esigenze
rappresentate da organismi internazionali in materia di commercializzazione
di specialità medicinali;
Ritenuto di dover dettare
disposizioni, a tutela della salute pubblica, da applicare in caso di
rinvenimento di medicinali con difetti di fabbricazione
o contenenti corpi estranei;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli operatori sanitari che rilevano la presenza di
corpi estranei o diletti in un medicinale, o che ricevono una segnalazione in
tal senso da parte di un privato cittadino, devono innanzi lutto
salvaguardare l'integrità del confezionamento del
prodotto medesimo ovvero, nel caso quest'ultimo sia stato manomesso per
l'impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del
prodotto nello stato di fatto in cui è stato rilevato.
2. Gli stessi operatori sanitari devono dare immediata
comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale della sanità
pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione – Ufficio XI,
utilizzando il modello A/VET allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. L'ufficio XI della Direzione generale della sanità
pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, competente, tra
l'altro, in materia di revoche, ritiri lotti, sospensioni e sistema di
allerta rapido internazionale dei medicinali per uso veterinario, dispone, se del caso, a tutela della salute pubblica, i
provvedimenti cautelativi preliminari sul lotto oggetto della segnalazione,
così come previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e
successive modificazioni ed integrazioni, attivando, eventualmente, il Nucleo
antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità o le AA.SS.LL.
4. 11 campione medicinale oggetto della segnalazione,
qualora integro, ad esclusione di quanto previsto al
successivo comma 5, deve essere inviato, corredato della documentazione di
cui al comma 2, a cura del segnalante e nel rispetto delle condizioni di
corretta conservazione durante il trasporto, all'Istituto superiore di sanità
che effettua gli opportuni accertamenti. I relativi esiti sono trasmessi
all'ufficio XI della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria,
degli alimenti e della nutrizione, nonché al
segnalante. L'ufficio XI adotta, dopo opportune valutazioni, i provvedimenti
definitivi previsti dal decreto legislativo n. 119/ 1992 e successive modificazioni
ed integrazioni.
5. Il campione del medicinale oggetto della segnalazione,
qualora visibilmente alterato ma la cui confezione non risulti
integra, o contenente corpi estranei identificabili a vista, non deve essere
inviato all'Istituto superiore di sanità. L'ufficio XI della Direzione
generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della
nutrizione, procede all'adozione di quelle iniziative ritenute utili per
assicurare il rispetto delle norme di buona fabbricazione dei
medicinali veterinari da parte dell'officina produttrice.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore con decorrenza
immediata.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: SIRCHIA
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