Servizi al cittadino
Farmacie di turno
Elenco Farmacie
Carta dei Servizi
login password
25/04/24 - 14.28
Informazioni
Notizie
Rassegna Stampa
Cerca un farmaco

Cerchi informazioni su di un farmaco?
Qui
trovi tutto quello che ti serve sapere.

FederFarma Pistoia
Consiglio Direttivo
Collegio Sindaci
Probiviri
Commissioni
Struttura
Statuto
Codice deontologico
Dove siamo
Contatti
Privacy
Utilità
Detrazioni spesa
Siti utili
Numeri utili
Il farmacista consiglia
Armadietto
Farmaci in viaggio

DELL'ASSEMBLEA


Art. 9
L'Assemblea è formata da tutti gli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.
Essa è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi e della tassa di iscrizione, in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci per deliberare sugli argomenti indicati dai promotori.
L'Assemblea si riunisce altresì in via ordinaria, entro la fine del mese di aprile, al compimento di ogni mandato, per procedere al rinnovo delle cariche.


Art. 10
L'Assemblea è sovrana e delibera su qualsiasi argomento che interessi l'attività e gli scopi dell'Associazione.
In particolare spetta all'Assemblea:
a) l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo;
b) la determinazione dei contributi a carico dei soci;
c) la deliberazione di adesione a Federfarma Toscana;
d) la deliberazione per l'adesione a Federfarma;
e) l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri;
f) la deliberazione per l'assunzione di determinazioni relative all'art. 4;
g) l'approvazione dell'eventuale regolamento e le modifiche del medesimo;
h) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
i) la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie stipulati dal Consiglio;
l) con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo, la determinazione dei criteri di individuazione di conflitto di interesse, e della eventuale incompatibilità nel caso un socio rivesta cariche in Associazioni di province diverse, con conseguente rinuncia ad una di esse a scelta dello stesso socio, nell'ambito di un apposito regolamento,;
m) l'acquisto e l'alienazione di immobili.


Art. 11
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione delle modalità, del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
In caso di particolare necessità e urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di sole 48 (quarantotto) ore mediante mezzo idoneo a tale scopo (pec, fax, ecc.).
In tal caso l'ordine del giorno deve riportare solo questioni assolutamente indilazionabili.
L'Assemblea è validamente costituita, fatte salve le
eccezioni specificamente stabilite:
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12, delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, i soci che non possono partecipare personalmente alle Assemblee possono delegare un altro socio.
Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Non è consentito il conferimento di delega per le votazioni relative alle elezioni di organi dell'Associazione.


Art. 12
Per la validità delle deliberazioni riguardanti l'adesione alla Unione Regionale o alla Federazione Nazionale e le modifiche del presente statuto occorre la presenza, anche per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto a voto, tanto in prima che in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l'acquisto e l'alienazione di immobili è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto a voto.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per le delibere di modifica del presente statuto e di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio deve presenziare un notaio.


Art. 13
Nelle Assemblee indette per la nomina dei componenti degli organi dell'Associazione le urne devono restare aperte per almeno 6 (sei) ore divise in due giorni.
Per la nomina delle cariche sociali non sono ammesse le deleghe. I soci potranno votare la nomina delle cariche sociali anche a mezzo corrispondenza postale secondo quanto determinerà il Consiglio Direttivo.
Per il computo dei voti, si terrà conto delle schede pervenute alla Presidenza fino al momento della chiusura della votazione.

Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Pistoia
Via Castaldi, 14 - 51100 - Pistoia (PT) - P.Iva 01320420472

© 2007/24 - Federazione Farmacie Pistoia - tutti i diritti sono riservati
servizio realizzato con tecnologia Scaltry Web Engine 7.93 Scaltry Web Engine Lite by FornaSoft® by FornaSoft® Future's information technology FornaSoft®