Art. 20
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti fra gli associati, dei quali uno assume l'ufficio di Presidente per nomina del Collegio, e da due supplenti.
Spetta al Collegio dei Probiviri:
a) decidere sul ricorso dei soci di cui agli articoli 5 e 7;
b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra socio e socio e fra socio e Associazione;
c) emettere il parere su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Consiglio;
d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e singoli soci.
Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di
procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi, che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili.
Le decisioni del collegio vengono prese a maggioranza dei presenti.
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