Art. 19
Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea fra gli associati, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
L'Assemblea elegge il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale.
Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e può essere coadiuvato da consulenze professionali specifiche.
Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
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