Art. 21
Il fondo comune di "Federfarma Pistoia" è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dagli associati e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili e immobili, impianti e attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro comunque sia in proprietà di "Federfarma Pistoia".
Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili.
Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal tesoriere e proposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'Assemblea come stabilito al precedente articolo 9.
E' fatto obbligo al Tesoriere di tenere sempre debitamente aggiornato l'inventario del patrimonio sociale e di sottoporlo all'inizio di ogni esercizio finanziario al visto del Consiglio.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.
Le entrate ordinarie dell'Associazione sono determinate, oltre a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15, da un contributo deliberato dall'Assemblea dei soci, per servizi istituzionali, quali contabilizzazione e tariffazione ricette, servizio di amministrazione, contabilità, ecc. gestiti in proprio o tramite accordi con società esterne.
In caso di scioglimento di "Federfarma Pistoia" il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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