Art. 8
Il Presidente di Federfarma Pistoia è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due consecutivi mandati.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio ed ha la rappresentanza negoziale e legale dell'Associazione e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente incaricato dal Consiglio nel corso della seduta di insediamento, fatta salva per il Presidente la possibilità di delegare qualsiasi membro del Consiglio per problemi specifici.
|
Art. 9
I Presidenti per almeno tre mandati assumono di diritto la carica di Presidente Onorario, qualora non ricoprano altre cariche in seno al Consiglio dell’ Associazione.
Essi hanno compiti di consulenza e di coordinamento di tutte le attività di studio e di ricerca dell’associazione.
Su richiesta del Presidente in carica, ferme restando le prerogative del Collegio dei Probiviri, i Presidenti Onorari possono assumere compiti di mediazione tra colleghi e tra colleghi e terzi, di contatto con le istituzioni, di rappresentanza e di quant’altro sia ritenuto opportuno dal Presidente medesimo o dal Consiglio.
I loro interventi sono di natura del tutto volontaria, non obbligata, e non comportano alcun emolumento, fatto salvo il recupero di eventuali spese sostenute in relazione all’espletamento degli incarichi.
I Presidenti Onorari partecipano alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto.
|