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SOCI - ADERENTI
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Art. 5
Possono essere soci sia persone fisiche che società di farmacisti, titolari delle farmacie ubicate nella provincia di Pistoia e, nell’eventualità prevista al comma 2 dell’articolo 1, titolari di farmacia di altre province della Toscana.
La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza di Federfarma Pistoia.
Su di essa decide il Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda motivandone le ragioni. Anche se non ancora iscritto, all’aspirante socio è consentito rivolgersi ai Probiviri i quali decideranno nel merito in modo definitivo.
Sono considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.
Le società personali di farmacisti devono comunicare a Federfarma Pistoia l'elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un socio amministratore o da un altro socio a ciò delegato, con idonea procura. Il rappresentante della società titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno a Federfarma. Nei rapporti con Federfarma Pistoia viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia che rappresenta.
Il socio ha facoltà di delegare, di volta in volta, come suo rappresentante presso Federfarma Pistoia, un altro socio o un proprio familiare farmacista esercente nella propria farmacia, il quale potrà prendere parte alle Assemblee, ad eccezione di quella convocata per procedere al rinnovo delle cariche associative.
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Art. 5 bis
Possono inoltre far parte dell’Associazione, in qualità di aderenti, le Farmacie di cui siano titolari Enti di diritto pubblico, in persona del loro legale rappresentante.
Gli aderenti possono fruire dei servizi erogati dalla Associazione.
Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, nonché le società di capitali di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n° 498, possono essere ammesse all'Associazione in qualità di aderenti e il loro rappresentante è escluso dall'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.
Federfarma Pistoia può associare per l’adesione farmacie pubbliche che lo richiedano, per la fornitura dei propri servizi.
I soci non possono aderire ad altre Associazioni Sindacali fra i titolari di farmacia.
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Art. 6
Il Consiglio può deliberare l'espulsione del socio quando questi abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e/o materiali di Federfarma Pistoia.
Il socio può appellarsi ai Probiviri i quali decidono definitivamente.
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