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DEI SOCI - ADERENTI


Art. 5
Possono essere soci sia persone fisiche che società, titolari o gestrici delle farmacie ubicate nella provincia di Pistoia.
La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza di "Federfarma Pistoia" e, se accettata, comporta per l'associato l'obbligo di attenersi scrupolosamente alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione.
Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di accettarla o di respingerla motivandone le ragioni. Resta impregiudicata all'aspirante socio la facoltà di rivolgersi ai Probiviri i quali decideranno nel merito in modo definitivo.
Sono considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.
Le società titolari di farmacia o gestrici di farmacia devono comunicare a "Federfarma Pistoia" l'elenco dei soci ed ogni
loro variazione e chi le rappresenta in seno all'Associazione.
Le società sono rappresentate da un socio farmacista o, in caso di assenza di soci farmacisti, da un Direttore di Farmacia all'uopo delegato. Qualora il soggetto associato sia titolare di un numero di farmacie superiore alla unità, esso esercita i propri diritti di rappresentatività ed elettorato attivo in ragione di un voto ogni due farmacie fino ad un massimo di un numero di voti corrispondente al 3% (tre per cento), arrotondato per difetto, del totale degli Associati aderenti a "Federfarma Pistoia"; tale limite si applica conteggiando anche i soggetti controllati o partecipati, qualora la partecipazione sia superiore al 50% (cinquanta per cento).
Qualora il rappresentante sindacale rivesta detto ruolo per più e distinte società titolari di Farmacia si applica anche in questo caso il numero di voti massimo calcolato con le modalità di cui al capoverso precedente.
Nei rapporti con "Federfarma Pistoia" il rappresentante viene considerato urbano o rurale in relazione alle caratteristiche della farmacia che rappresenta. Nel caso rappresenti più farmacie, è considerato rurale solo se tutte le farmacie che rappresenta sono rurali.
L'Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta eccezione per quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui manifestino la volontà di aderire all'Associazione società Titolari o gestrici di più farmacie situate in diverse province, queste sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole Associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.
Il titolare individuale di farmacia può delegare un proprio familiare farmacista esercente nella propria farmacia, il quale potrà prendere parte alle Assemblee, ad eccezione di quella convocata per procedere al rinnovo delle cariche associative.
I soci non possono aderire ad Associazioni Sindacali fra i titolari di farmacia che non fanno capo a Federfarma.


Art. 6
Possono inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di aderenti, le farmacie di cui siano titolari Enti di diritto pubblico, in persona del loro legale rappresentante o del direttore da lui delegato.
Gli aderenti possono fruire dei servizi erogati dalla Associazione, con quota associativa come previsto dall'art.
15.
Le farmacie facenti capo ad enti pubblici, qualunque sia la loro forma giuridica, possono essere ammesse all'Associazione in qualità di aderenti e il loro rappresentante è escluso dall'elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.


Art. 7
Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi dell'Associazione, sono previste le seguenti sanzioni:
- censura;
- esclusione, per un massimo di mesi sei, dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi dell'Associazione;
- sospensione, per un massimo di mesi sei, della qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Associazione e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione da parte del socio. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di un anno, il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato;
- decadenza dalla qualità di associato all'Associazione.
Le stesse sanzioni si applicano al socio che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l'interesse dell'Associazione.
Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo. Nell'individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Direttivo tiene conto dei seguenti elementi:
a) irrogazione di precedenti sanzioni;
b) comportamenti volti a minimizzare il danno, ovvero dimostrativi di una resipiscenza.
Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.

 

Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Pistoia
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