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DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E
DEL COMITATO RURALE


Art. 14
Il Consiglio direttivo si compone di 9 (nove) membri e comprende entrambe le rappresentanze urbane e rurali della categoria nel rispetto, ove possibile, delle proporzioni tra
il numero delle farmacie rurali e il numero delle farmacie urbane della provincia. Non è consentita la mancanza di almeno un rappresentante urbano o rurale in Consiglio.
I consiglieri sono eletti dai soci aventi diritto con le limitazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
Non sono eleggibili i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie e i gestori provvisori.
La carica di Consigliere comporta di norma l'adesione del socio a tutti i servizi forniti da "Federfarma Pistoia".
A parità di voti è eletto il socio con la maggiore anzianità di appartenenza a "Federfarma Pistoia".
In occasione della prima riunione, convocata dal consigliere eletto più anziano di età entro 4 (quattro) giorni dalla chiusura delle urne, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente urbano, il Vice Presidente rurale (che è responsabile del Comitato Rurale e lo presiede), il Segretario ed il Tesoriere di "Federfarma Pistoia".
In occasione di tale riunione, il Consiglio nomina anche il Vice Presidente vicario che è delegato del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Consiglio Direttivo, anche su indicazione dell'Assemblea, può istituire commissioni di lavoro sugli argomenti individuati di volta in volta.


Art. 15
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di "Federfarma Pistoia" e provvede alla attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo provvedere:
- alla costituzione e al funzionamento degli uffici di "Federfarma Pistoia";
- a deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a proporre all'Assemblea le misure della quota associativa annuale, le modalità di pagamento e l'entità del gettone di presenza di cui all'articolo 23;
- a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.
La quota associativa è calcolata come percentuale sul fatturato lordo "SSN" (Servizio Sanitario Nazionale) e quota fissa sui servizi resi al "SSN" (Servizio Sanitario Nazionale) e "SSR" (Servizio Sanitario Regionale) (quali "DPC" - Distribuzione per Conto - ecc.) e trasmessa, previa delega del titolare, direttamente dalla "Asl" (Azienda Sanitaria Locale) all'Associazione o come percentuale sul fatturato IVA esposto nella Dichiarazione IVA dell'anno precedente, secondo le procedure applicative evidenziate in un apposito Regolamento.


Art. 16
I membri rurali del Consiglio costituiscono il "Comitato Rurale" che, in seno al Consiglio dell'Associazione, valuta con piena autonomia le questioni di specifico carattere rurale, anche ricorrendo al parere di soci rurali esterni al Consiglio.
Esso è presieduto dal Vice Presidente rurale, che è il Dirigente Responsabile del Comitato.


Art. 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese in presenza oppure in audio-videoconferenza o altra analoga modalità in remoto.
Le adunanze del Consiglio Direttivo in audio-videoconferenza, possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, inviato di norma con almeno tre giorni di anticipo, contenente l'indicazione delle modalità, del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di un numero di consiglieri pari almeno a 1/3 (un terzo) del Consiglio medesimo.
La sede di convocazione del Consiglio Direttivo è di norma la sede operativa dell’associazione.
L'assenza senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni di consiglio comporta la decadenza dalla carica.
Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 22, in caso del venir meno per qualunque motivo del numero stabilito di consiglieri, la sostituzione avviene con il primo dei non
eletti. In caso di parità tra di loro, subentra il più anziano di appartenenza a "Federfarma Pistoia". I consiglieri subentrati per qualsiasi causa, resteranno in carica sino alla scadenza naturale del consiglio.
Il Consiglio è valido con la presenza di oltre la metà dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
Il Consiglio ha facoltà di sottoporre particolari questioni all'approvazione degli associati a mezzo di referendum scritto stabilendo di volta in volta le modalità di espletamento dello stesso.


Art. 18
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Egli presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza legale, negoziale e processuale dell'Associazione e la firma legale dell'associazione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.
La sottoscrizione del Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

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