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FederFarma Pistoia
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COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI - FUNZIONI - SEDE

Art. 1
E' costituita l'Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Pistoia denominata "Federfarma Pistoia".
"Federfarma Pistoia" è apartitica.
Essa aderisce alla "Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma".
Essa aderisce alla Unione Regionale Sindacale Titolari di Farmacia della Toscana, denominata "Federfarma Toscana".
L'Associazione non ha scopi di lucro.


Art. 2
"Federfarma Pistoia" ha sede in Pistoia Via Castaldi, 14.
La sua durata è illimitata.


Art. 3
"Federfarma Pistoia" è l'ente di diritto privato, con riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, che cura, nell'ambito territoriale della provincia, gli interessi dei titolari di farmacia e promuove lo sviluppo delle farmacie, fornendo loro servizi e trasmettendo informazioni, di preferenza per via telematica, e organizzandone le attività sociali.
"Federfarma Pistoia" tiene i rapporti con le autorità pubbliche e private principalmente locali, quali Comuni, Provincia, Prefettura, Enti finanziari nonché altre organizzazioni pubbliche e private della provincia, in particolare con le strutture gestionali di base della sanità, quali le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere, le Società della Salute e simili.
"Federfarma Pistoia" cura i rapporti diretti e indiretti con i titolari di farmacia della provincia.
"Federfarma Pistoia" ha per scopo di tutelare, su un piano generale e collettivo gli interessi professionali, sindacali, economici, legali, tecnici e deontologici dei titolari di farmacia della provincia di Pistoia anche attraverso la disponibilità di idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica.
A tal fine l'Associazione:
a) rappresenta gli associati e tutela, di norma a livello provinciale, gli interessi sindacali, economici, legali, tecnici e deontologici dei titolari di farmacia della provincia di Pistoia;
b) rappresenta, altresì, i propri associati nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal CCNL di settore.
Prima dell'avvio di trattative per la formulazione di convenzioni e accordi e delle loro eventuali variazioni, conseguenti alla attività di cui ai punti a) e b),
"Federfarma Pistoia" ne comunica natura e contenuti alla Unione regionale e alla Federazione nazionale, richiedendone, se necessario, la partecipazione anche diretta, tramite personale tecnico o di rappresentanza, alla trattativa e fissandone concordemente il termine.
La collaborazione, oltre allo scopo di rafforzare la capacità negoziale, rende possibile stabilire preventivamente la conciliazione di diversi punti di vista.
Il testo finale dell'accordo o convenzione, o delle loro variazioni, viene trasmesso alla Unione e alla Federazione.
L'eventuale motivato dissenso comunicato a "Federfarma Pistoia", nel caso in cui non sia ricomponibile, comporta l'esame da parte dell'Assemblea provinciale.
Il voto favorevole dell'Assemblea provinciale autorizza la stipula e la conseguente operatività delle intese raggiunte.
Può essere redatto, ove ritenuto opportuno, un regolamento per l'applicazione del presente statuto che stabilisca modalità, procedure, assegnazione di compiti, finanziamento e tempi del previsto percorso;
c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
d) cura il periodico aggiornamento dell'elenco dei titolari di farmacia associati e la sua pubblicazione e diffusione all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale;
e) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed Organi Pubblici e Privati, nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa, o richiesta;
f) in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettua discrezionalmente, nei confronti dei propri associati, tutte quelle altre attività ritenute utili e opportune, quali la fornitura di pubblicazioni e di strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia, nonché la realizzazione di iniziative culturali, di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e professionale autonomi o sulla base delle indicazioni fornite dall'Unione di appartenenza e dalla Federazione o in collaborazione con l'Ordine professionale.
L'associazione fornirà inoltre ai propri associati servizi quali:
- orientamenti di natura tecnico legale e fiscale di primo livello;
- informazioni su servizi nazionali (quali quelli offerti da Banca Credifarma S.p.A., Assinde S.r.l., Promofarma S.r.l., Sistema Farmacia Italia S.r.l., ecc.) o regionali;
- raccolta dati delle ricette spedite dalle farmacie sul
territorio provinciale e trasmissione per via telematica a Sogei e/o altri Enti.
"Federfarma Pistoia" può fornire, anche a fronte della corresponsione di corrispettivi specifici, agli associati aderenti ai relativi servizi, consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro ed ogni altra forma di assistenza ritenuta utile e opportuna, il tutto nei limiti della vigente normativa in materia;
g) "Federfarma Pistoia" può effettuare la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, anche fornendoli all'Unione regionale ed alla Federazione nazionale.
Il conferimento di proprie competenze alla Unione di appartenenza o alla Federazione nazionale o, al contrario, il recepimento di competenze dalle medesime, sono deliberati dall'assemblea provinciale.
“Federfarma Pistoia” può organizzare in suo seno un Centro Studi per l’approfondimento di argomenti attinenti allo scopo dell’associazione.


Art. 4
In vista del raggiungimento dei propri fini istituzionali, "Federfarma Pistoia" potrà costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società, ad eccezione delle società titolari di farmacia, o consorzi costituiti tra titolari di farmacia o loro organizzazioni, aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi. Potrà stipulare convenzioni direttamente o tramite le società proprie o partecipate con gli enti sopra menzionati.
Tali deliberazioni sono assunte o ratificate dall'assemblea con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto a voto.

Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Pistoia
Via Castaldi, 14 - 51100 - Pistoia (PT) - P.Iva 01320420472

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